Aspetti particolari dell’umorismo in relazione ai disastri

23 Marzo 2020

Umorismo come arma: può, l’umorismo, diventare la causa di un disastro?

Rosenberg (1991; cit. in Moran, Massan, 1997), ha evidenziato come l’umorismo può risultare inappropriato in determinati casi, per esempio, se è utilizzato senza rispetto della situazione. Inoltre, numerose teorie sono a sostegno della tesi che, l’umorismo, è solo un modo per sfogare la propria aggressività o per dimostrarsi superiori, per aggredire o umiliare una persona o un gruppo.

Riferendosi a queste teorie, è possibile analizzare un fatto di cronaca avvenuto di recente: l’ex Ministro leghista Roberto Carderoli, è stato accusato di aver scatenato sommosse antiitaliane mostrando, durante un’intervista al “Dopotg1”, una t-shirt con vignette ironiche su Maometto.

Le proteste contro l’iniziativa del ministro italiano per le Riforme, Roberto Calderoli, anno causato la morte di undici libici e 25 feriti a Bengasi (cittadina sul mare Mediterraneo nel golfo della Sirte).

Il presidente del Consiglio Berlusconi, si è detto totalmente in disaccordo con l’iniziativa di Calderoni, ed ha chiesto le dimissioni del ministro leghista.

Ad assaltare il consolato, secondo quanto riferito dal console generale Giovanni Pirrello, sono state un migliaio di persone; le forze dell’ordine, una sessantina di agenti, sono state praticamente travolte e non sono riuscite a contenere la protesta. I dimostranti hanno spaccato i vetri di molte stanze del piano terra, tentando di gettarvi dentro latte di benzina; hanno anche tentato di forzare la porta d’ingresso, senza riuscirci.

In serata, attorno al Consolato Generale, la folla si è riunita nuovamente, ma, per fortuna, la polizia libica è riuscita a disperderla.

Durante la settimana seguente, si sono tenuti sermoni di protesta in diverse moschee, durante le preghiere del venerdì a Nassiriya e ad Herat, dove sono presenti i militari italiani. Ai sermoni, dai toni genericamente minacciosi, non è seguito alcun atto ostile nei confronti dei contingenti.

Dopo le violenze a Bengasi, è stato disposto da intelligence e antiterrorismo, l’immediato potenziamento della vigilanza nelle sedi istituzionali in Italia, comprese quelle di partiti politici, e nei consolati italiani all’estero.

A seguito di questi fatti di cronaca, le critiche rivolte all’ex ministro fanno leva, per la maggior parte, sul fatto che: «A prescindere dalla libertà di espressione e di stampa, diritto garantito dalla Costituzione, il gesto di Calderoni, come Ministro della Repubblica, è assolutamente da condannare.

L’attuale contesto politico internazionale funesto dal fondamentalismo unitamente all’integralismo islamico consiglia vivamente la cautela su determinate situazioni ed una provocazione come questa non può che nuocere. Può liberamente contestare, come uomo, le ritorsioni attuate sui credenti cristiani nel medio oriente come l’arresto in Arabia Saudita o la pena di Morte in Pakistan, ma come uomo politico doveva esprimersi molto più cautamente. Il risultato sono state le dimissioni e le scuse ufficiali del governo.»1.

In questo particolare caso, l’uso di umorismo, soprattutto da parte di personalità pubbliche e istituzionali, è da considerarsi inappropriato per l’attuale situazione politica mondiale.

L’ex Ministro Calderoli, all’indomani della sommossa di Bengasi, si è difeso dicendo: «A me può anche dispiacere per le vittime. Ma quel che è successo in Libia non c’entra niente con la mia maglietta. La questione è un’altra». «È in gioco la civiltà occidentale. Bisogna allora che ci si chiarisca: da anni ormai subiamo minacce, subiamo il terrorismo e nessuno dice che ci vorrebbe almeno il rispetto reciproco. Io considero doveroso il dialogo, ma non accetto che vengano strumentalizzati dei disegnetti». «Di certo io non cambio idea. Gli islamici si lamentano delle vignette, ma nessuno si lamenta delle vignette sul Papa». «Io considero inopportune tutte le forme di offesa delle religioni. Tutte però, non solo di una religione. E comunque la protesta non può essere questa» (18 febbraio 2006).

L’ex Ministro, con la sua azione, ha dimostrato che l’umorismo non ha una lettura univoca e oggettiva, bensì soggettiva; tale soggettività può trasformare un emozione positiva in un’arma che, se non controllata, può provocare disastri.

I presunti reati contestati a Calderoli, sono stati ricondotti a quanto prevedono gli articoli 404 e 244 del Codice Penale.

  • L’articolo 404 (Offese ad una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose) del Codice Penale Italiano recita:

«Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni».

Il fatto che il Profeta non sia raffigurabile in alcun modo, è una tesi sostenuta solo dalla parte fondamentalista del mondo musulmano stesso; in ogni caso, una volta stabilito che si può raffigurare, viene da chiedersi: in base a cosa La Procura potrà valutare l’offensività delle vignette umoristiche su Maometto?

  • Ancora più divertente è l’indagine avviata per verificare se il reato sia inscrivibile nelle previsioni dell’articolo 244 (Atti ostili verso una Stato estero che espongono lo Stato Italiano al pericolo) del Codice Penale Italiano, il quale prevede:

«Chiunque, senza l’approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l’ergastolo. Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dieci anni».

Questa seconda fattispecie è da mettere in relazione ai fatti di Bengasi; ma una serie di vignette umoristiche può essere definita come atto ostile?

Procedere su queste basi significa, implicitamente, ammettere la possibilità che fare dell’ironia su credenze altrui è da considerare atto ostile, il che equivale ad una indiretta presa di posizione in merito alla libertà di espressione e di satira.

In sintesi, se un Procuratore ritiene che un Governo straniero possa ritenere di aver subito un atto ostile perchè qualcuno mostra delle vignette umoristiche, allora l’umorismo può essere definito arma, cui bisogna fornire una regolamentazione legale.

In tutta questa vicenda l’umorismo poteva essere la causa di un disastro, per fortuna sembra che tutto si sia concluso ed il fatto può essere ricordato come uno dei tanti incidenti diplomatici, causati dalla spavalderia di un rappresentante politico.

Resta il fatto che, tra i tanti modi in cui l’ex Ministro avrebbe potuto decidere di manifestare il proprio dissenso, ha scelto l’umorismo, che si è dimostrato inappropriato, pur rimanendo un modo sottile e ingegnoso di vedere, interpretare e presentare la realtà e che ha scatenato reazioni talmente forti, da causare 11 morti, da imporre al Ministro Calderoli le dimissioni e da costringere il Governo Italiano a chiedere scusa per evitare il peggio.

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